Lo Stato italiano ha deciso, per il 2018, di voler aiutare ed agevolare tutti i cittadini che desiderano acquistare la loro prima casa, ristrutturare o rendere più efficienti i propri immobili per quanto riguarda la coibentazione e il risparmio energetico. Per questi motivi è nato il Fondo di Garanzia 2018, che permette di ottenere più facilmente un mutuo, a condizioni più vantaggiose e di detrarre alcune spese di ristrutturazione direttamente dalla dichiarazione dei redditi.
L’iniziativa del Fondo prevede il rilascio della garanzia statale per il finanziamento erogato da una banca esclusivamente per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale. Il modulo di accesso/autocertificazione al Fondo prevede tre tipologie di acquisto:
Acquisto;
Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).
Si precisa pertanto che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto. L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Al momento della domanda il mutuatario/i non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il requisito dell' impossidenza dichiarato al momento della presentazione della domanda di acceso al Fondo è tassativo ed inderogabile.
In caso di richiesta della garanzia del Fondo parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono coincidere poiché, come previsto dalla vigente normativa non è possibile l'intervento di ulteriori garanzie (terzo datore di ipoteca) in presenza della garanzia statale. In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto (50% del capitale del mutuo in essere alla data) per poi agire nei confronti del beneficiario per il recupero della somma liquidata.
L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro L’accesso alla garanzia del Fondo è consentito indipendentemente da composizione familiare, età e tipologia di contratto di lavoro (che potrebbero costituire un carattere di priorità e di conseguenza dare diritto ad un tasso calmierato).
Infatti per le seguenti categorie:
• coppia coniugata da almeno due anni o convivente more uxorio da almeno due anni (dove almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 36 anni);
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
• giovani di età inferiore ai 35 anni (non compiuti) titolari di un rapporto di lavoro atipico;
• conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
è previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF.
Per accedere alla garanzia del Fondo, i richiedenti devono recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa che dovranno inoltrare telematicamente la domanda a questo gestore; dal momento in cui la banca presenta tutta la documentazione telematicamente, il Gestore ha 20 giorni di tempo per comunicare l'esito istruttorio alla banca.
Al riguardo specifichiamo che la valutazione del merito creditizio e l'idoneità del bene a costituire oggetto della garanzia ipotecaria così come l'erogazione del mutuo sono ad assoluta discrezione e competenza della banca, pertanto anche in caso di sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e di ammissione alla garanzia del Fondo, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l’erogazione del mutuo.
( fonte Web)