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Ddl concorrenza: Tutela acquirente al Rogito notarile



 Il notaio - su richiesta della parte acquirente - può trattenere l'importo a saldo  della compravendita fino alla trascrizione dell’atto.

Per evitare brutte sorprese,  ipoteche nascoste e il rischio della “doppia vendita”.
Grazie al Ddl Concorrenza infatti, da oggi chi acquista casa potrà versare l’importo direttamente al Notaio, che conserverà la somma e la girerà al venditore solo dopo la trascrizione del rogito, ovvero quando di fatto  il passaggio di proprietà sarà diventato definitivo.

Il Ddl Concorrenza prevede infatti uno specifico conto deposito presso i Notai proprio a garanzia delle compravendita: questo perché a volte tra il rogito e la trascrizione dell’atto nei pubblici registri passa un tempo sufficientemente lungo per consentire a venditori disonesti di vendere ad un altro acquirente l’immobile di fatto indisponibile.
Ma può anche capitare, perché proprio a causa del fatto che nella finestra temporale che intercorre tra rogito e trascrizione l’immobile è ancora nella piena disponibilità del venditore,  che eventuali creditori possano iscrivere ipoteche o avviare pignoramenti. Le ispezioni ipotecarie, infatti, vengono effettuate dal notaio solo in precedenza della data del rogito, per verificare che l’immobile sia, appunto, libero da “gravami pregiudizievoli” e quindi commercializzabile. Dopo il rogito, perciò, l’acquirente è ancora a rischio di sgradite sorprese, anche se solo per pochi giorni.
Solo una volta trascritto l’atto infatti, l'acquirente può dirsi in tutto e per tutto proprietario dell’immobile

Importante: la legge non rende obbligatorio il versamento dell’importo della compravendita al notaio; deve essere infatti l’acquirente a richiederlo espressamente. A fronte di tale  richiesta il venditore non si può opporre.